tropea-e-le-querele-archiviate-contro-i-giornalisti:-la-replica-del-sindaco-e-la-nostra-risposta

Tropea e le querele archiviate contro i giornalisti: la replica del sindaco e la nostra risposta

In merito all’articolo dal titolo “Comune Tropea e articoli su rischio infiltrazioni mafiose: archiviati due giornalisti, querele del sindaco infondate” (LEGGI QUI: Comune Tropea e articoli su rischio infiltrazioni mafiose: archiviati due giornalisti, querele del sindaco infondate) dal sindaco di Tropea, avvocato Giovanni Macrì, e dal suo difensore avvocato Sandro D’Agostino riceviamo ed integralmente pubblichiamo:

In merito all’articolo si impongono, non fosse altro per i dettagli giuridici che hanno caratterizzato lo scritto, alcune osservazioni. Appare strano che nella digressione degli istituti giuridici passati in rassegna, non sia stata rilevata l’evenienza secondo cui il Giudice ritiene “sussistenti i requisiti previsti per scriminare la condotta denunciata”.
Senza voler annoiare i lettori con nozioni tecniche, è sufficiente rammentare la definizione dell’istituto giuridico succitato: “Scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile”. In buona sostanza, se l’autore dell’articolo non fosse stato un giornalista, lo scritto rappresentava fatto di reato – non a caso la difesa dell’avv. Macrì aveva limitato l’atto di opposizione a quanto apparso sul blog della Sig.ra Dell’Acqua e non all’articolo de Il Vibonese – che, nel caso di specie, non può essere punito appunto perché scriminato. L’osservatore attento non mancherà di notare che in riferimento alla veridicità dei fatti viene ritenuta quantomeno nella sua forma putativa”: ciò lascia ipotizzare come anche il Giudice abbia rilevato errori grossolani nella ricostruzione dei fatti, non rilevanti nell’ottica del giudizio su una “ragionevole la previsione di condanna”. In tal senso rimangono ferme le vertenze azionate in sede civile”.

Sin qui la nota di Giovanni Macrì e dell’avvocato Sandro D’Agostino. Per parte nostra, nel confermare integralmente quanto scritto nell’articolo, preme evidenziare che:

1) Sindaco e suo legale sorvolano sul fatto che il gip nella sua ordinanza di archiviazione abbia per prima cosa (riportiamo testualmente) ritenuto di condividere integralmente le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione – ha scritto il gip – da intendersi qui richiamata”.

2) La richiesta di archiviazione del Pm – integralmente condivisa dal gip – dice espressamente che “non sono stati travalicati i confini dei diritti di critica e di cronaca”. A tale richiesta di archiviazione del Pm riguardo la posizione del giornalista Baglivo, il sindaco Macrì non ha neppure presentato opposizione.

3) Il gip nel disporre l’archiviazione ha scritto espressamente che “nel caso di specie e negli articoli denunciati”, oltre ai principi di pertinenza e continenza, è stato rispettato anche il principio della verità e, quindi (citiamo sempre testualmente), “della corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati”.

4) Quanto all’accenno nella nota di replica “in riferimento alla veridicità dei fatti viene ritenuta quantomeno nella sua forma putativa(così scrivono Macrì e D’Agostino), la frase del gip va letta integralmente e non a spezzoni per essere realmente compresa. Eccola: “In realtà non vi è alcuna espressione esorbitante la sfera oggettiva dei fatti riportati nella relazione della commissione di accesso agli atti che portò nel 2016 allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Tropea.
Quest’ultima circostanza,
inoltre, denota la sussistenza dell’ulteriore requisito scriminante della verità dei fatti riportati, quantomeno nella sua forma putativa, considerato che nel testo sono riportati, seppur in sintesi, le conclusioni contenute nella relazione della commissione prefettizia”.

5) “Quantomeno nella sua forma putativa”, sia giuridicamente e sia in lingua italiana, non significa “esclusivamente nella sua forma putativa” (con riferimento alla “verità dei fatti riportati”). Il gip ha infatti scritto “quantomeno” e non “esclusivamente”.

6) Come ben sanno i due avvocati Macrì e D’Agostino, lo scioglimento dei precedenti organi elettivi del Comune di Tropea è stato confermato dal Consiglio di Stato (dopo un precedente annullamento del Tar).

7) Che l’espressione usata dal gip “quantomeno nella sua forma putativa” lasci “ipotizzare come anche il Giudice abbia rilevato errori grossolani nella ricostruzione dei fatti” (per come scrivono il sindaco di Tropea ed il suo avvocato) è a nostro avviso una mera congettura ed un’ipotesi che i due avvocati – Macrì e D’Agostino – ritengono di attribuire al gip (liberi di ipotizzare e interpretare ciò che preferiscono), ma nell’ordinanza di archiviazione il gip non scrive né minimante accenna ad alcun “grossolano errore” negli articoli.

8) Contro Potere non è un blog ma una testata giornalistica regolarmente autorizzata dal Tribunale di Vibo per come si legge in fondo alla Home Page del sito (Aut. Tribunale VV N. 1/2020 DEL 26/05/2020). Enza Dell’Acqua è una giornalista regolarmente iscritta all’Albo dei giornalisti e non una blogger (e tutto ciò il sindaco il sindaco Macrì avrebbe potuto, e dovuto, accertarlo prima di sporgere querela). A nulla vale, quindi, l’affermare nella nota di replica che “se l’autore dell’articolo non fosse stato un giornalista, lo scritto rappresentava fatto di reato”. Gli articoli sono stati redatti da giornalisti regolarmente iscritti all’Albo ed i “se” nel caso di specie lasciano il tempo che trovano.

9) Il Vibonese.it rispetto all’articolo poi oggetto di querela per diffamazione in sede penale da parte del sindaco di Tropea (ed ora archiviato dl gip) aveva offerto nel dicembre 2020 pieno diritto di replica al legale del primo cittadino (diverso dall’avvocato D’Agostino) che aveva inviato una diffida al giornale chiedendo l’eliminazione del pezzo (cosa inaccettabile per noi in quanto tendente a mettere il bavaglio al diritto di cronaca e di critica). Il diritto di replica è stato però rifiutato nella mail di risposta e si è insistito nella diffida per la rimozione del pezzo (lo stesso pezzo ritenuto dal gip corretto e non diffamatorio).

10) Per quanto ci riguarda ci difenderemo nelle sedi opportune contro eventuali vertenze azionate dal sindaco di Tropea in sede civile per quelle che riteniamo già da ora azioni infondate e temerarie, augurandoci che le spese legali per tali azioni non siano a carico delle casse del Comune e non pesino sul bilancio dell’ente.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *